Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale Ricostruzioni ha trasmesso all’Ordine il seguente riepilogo che sarà pubblicato anche sul portale MUDE, al fine di dare la maggior visibilità possibile ai contenuti.
- ORDINANZA COMMISSARIALE n. 8 del 15 aprile 2024 “Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.” e modifiche di cui all’ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024
Con l’ordinanza commissariale n.8 del 15 aprile 2024, ed aggiornamento dell’ordinanza commissariale n. 10 del 31 maggio 2024 (per le istanze “agricole” di cui alle Ordinanze 12 e24/2018), è definito un nuovo orizzonte temporale di completamento per gli interventi di ricostruzione, cogliendo le opportunità date dall’evoluzione del quadro normativo nazionale. Il D.L. 39/2024 del 29 marzo 2024 convertito con modifiche dalla L. 67/2024 del 28 maggio 2024, prolunga l’opportunità data alle aree terremotate di completare i lavori di ricostruzione, usufruendo anche di un contributo complementare e aggiuntivo (cosiddetto superbonus) e sfruttando l’opportunità della cessione del credito conseguente. In ragione del fatto che l’efficacia del superbonus per le aree terremotate, a determinate condizioni, è prorogata fino al 31/12/2025, le nuove ordinanze commissariali hanno allineato di conseguenza la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i..
Il D.L. 19/2024 del 2 marzo 2024 convertito con modifiche dalla L. 56/2024 del 29 aprile 2024 inoltre, intervenendo sul tema degli edifici cd. “agricoli”, proroga al 31/12/2025 il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati, per questo motivo, successivamente alla pubblicazione dell’Ordinanza 8/2024, si è intervenuti con Ordinanza 10/2024 al fine di allineare al 2025 anche le scadenze per il completamento degli interventi “agricoli” le cui risorse sono state oggetto dei versamenti Ord. 12 e 24/20128 e smi.
Si evidenzia inoltre una nuova disciplina dei termini per istanze di contributo ancora in istruttoria: nei casi in cui non fosse stata ancora completata l’istruttoria per la concessione del contributo, il Comune dovrà determinarsi entro il 31/12/2024.
- SUPERBONUS E RISPOSTA DI AdE ALL’INTERPELLO DEL COMMISSARIO DELEGATO
In merito al citato tema del “decreto bonus fiscali” DL. 39/2024 e L. 67/2024, si ricorda che lo stesso apre a opportunità concrete ed immediate per le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma. Si rende noto, a tal proposito, che lo stesso Commissario ha depositato nel mese di febbraio 2024 un interpello all’Agenzia delle Entrate, sulle possibilità concrete di applicabilità dei bonus edilizi in vigore.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un riscontro di cui si consiglia lettura per una valutazione di eventuali alternative percorribili (quali utilizzo del cd “Superbonus”, delle opzioni relative o del cd “Superbonus rafforzato”), particolarmente utili nel caso in cui siano previste quote di spesa a carico dei beneficiari di contributi. L’interpello è consultabile all’interno dello spazio dedicato all’approfondimento delle tematiche di maggior interesse relative alla ricostruzione privata, al link:
- POLIZZE CATASTROFALI
Ancora in merito al tema dei bonus fiscali, si evidenzia come l’art.2 comma 2 del DL. 212/2024 convertito in legge il 20 febbraio 2024 “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77” inserisca l’obbligo di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamita’ naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo in oggetto vale in relazione ad interventi incentivati da bonus fiscali ed avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
- ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6 del 22 marzo 2024 “Riordino ed aggiornamento della disciplina dell’Ordinanza del 20 maggio 2022 n.10” (caro-materiali)
Con l’ordinanza commissariale n.6 del 22 marzo 2024 viene riordinata la disciplina dell’Ordinanza 10/2022 e ss.mm.ii. relativa al contributo eccezionale ed una tantum connesso al c.d. “caro materiali”.
In ambito MUDE, l’ordinanza 6/2024 non introduce variazioni né rispetto ai principi di quantificazione del contributo né rispetto alla modalità di richiesta (procedura ormai conclusa).
Viene invece introdotta una semplificazione procedurale in relazione alle concessioni del contributo eccezionale per le casistiche che vedono coinvolti altresì beneficiari “impresa”: la determinazione del contributo è previsto che avvenga in un’unica fase, a fine dei lavori, verificata comunque la capienza “de-miminis” di questi beneficiari. Ad oggi risulta pienamente operativo il nuovo regolamento 2831/2023, relativo al solo de-minimis “generale”, che innalza a 300.0000 il limite massimo dell’importo complessivo di aiuti in regime «de minimis» concedibili da uno Stato membro ad una “impresa unica” nell’arco di tre anni.
Dopo una prima fase di test, al fine di agevolare l’acquisizione delle informazioni necessarie alle verifiche funzionali all’assegnazione di un aiuto de-mimimis, si rende disponibile il modello di dichiarazione che i beneficiari “impresa” dovranno fornire all’Ente Locale in prossimità della conclusione delle attività istruttorie funzionali alla determinazione del contributo. Il modello è da impiegarsi per tutti i beneficiari “impresa” operanti in settori diversi dall’agricoltura.
- ORDINANZA COMMISSARIALE n. 16 dell’11 luglio 2024: Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: APPLICAZIONE DELLA DEROGA ALL’APPLICAZIONE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE SISMA 2012 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19, RECANTE “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”
L’ordinanza commissariale n.16 del 11 luglio 2024 attua una delle possibilità di deroga previste dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, con riferimento alla Legge Regionale n.19 del 30 ottobre 2008; nello specifico si opera in deroga alle disposizioni che stabilivano una validità quinquennale dei titoli sismici.
Per gli interventi e le opere finanziate o attuate attraverso provvedimenti del Commissario Delegato sisma 2012 in corso di esecuzione, o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, viene ad essere applicabile la normativa sovraordinata di cui al D.P.R. 380/2001 che, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di denuncia dei lavori, deposito dei progetti ed autorizzazione in zona sismica, non individua un termine di validità dei titoli sismici.
- DURC DI CONGRUITA’ – SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO PRIMA DEL SALDO FINALE
Si segnala che, con la conversione in Legge 4 luglio 2024 n. 95 del Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60), sono state confermate le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso atte a definire le sanzioni amministrative (da 1.000 a 5.000 euro) a carico del direttore dei lavori in caso di versamento del saldo finale all’impresa appaltatrice in assenza di esito positivo della verifica associata al c.d. “Durc di Congruità” o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria. La norma definisce quindi un quadro sanzionatorio connesso al mancato adempimento di verifica della congruità prima del saldo all’impresa, introdotto dal D.M. 25/06/2021 n. 143 per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 con denuncia di inizio lavori sia effettuata dal 1/11/2021.
All’accertamento delle violazioni, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni nel caso di appalti privati, provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
Pare utile segnalare che, in ambito ricostruzione, le disposizioni introdotte dal D.M. 143/2021 sono state recepite dall’art. 3 Ord. 15/2022; ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, infatti, oltre alle ordinarie verifiche rispetto al DURC, è previsto il deposito dell’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera.